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I limiti agli accertamenti fiscali

Il Garante della privacy ha adottato un provvedimento il 31 maggio 2005 riguardante i controlli fiscali introdotti dalla legge finanziaria per il 2005.

Il provvedimento, oltre a rilevare che diversi decreti attuativi sono stati adottati senza la prevista consultazione del Garante, fornisce alcune precise indicazioni per rendere conformi alla normativa sulla privacy la raccolta e l'uso dei dati a fini di accertamento fiscale, in particolare riguardo all'esigenza di evitare massicce raccolte di informazioni per via telematica e la duplicazione di banche dati.

In base alla legge finanziaria, gli uffici delle imposte possono chiedere per via telematica ad enti o amministrazioni pubbliche, a società di assicurazione, o che effettuano riscossioni e pagamenti per conto terzi, dati e notizie relativi a singoli soggetti, ma anche ad intere categorie.

Allo stesso modo possono richiedere alle banche, alle Poste, ad imprese di investimento, società di gestione del risparmio, informazioni sui rapporti intrattenuti con i loro clienti riguardo ad attività finanziarie e creditizie.

Nel quadro di un efficiente sistema di trasmissione delle informazioni necessarie alle indagini bancarie, lo scambio dei dati personali per via telematica deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità nel trattamento dei dati che giustificano solo verifiche mirate ed in casi selettivamente individuati; quindi, solo richieste proporzionate e circoscritte a casi di effettivo interesse, e non raccolte indiscriminate di dati.

In altre parole, la più efficiente modalità telematica deve avvenire pur sempre nel rispetto delle norme che vincolano gli accertamenti a determinate condizioni.

Occorre, poi, che l'amministrazione finanziaria individui più idonee misure per garantire la sicurezza dei dati.

Relativamente alle comunicazioni all'anagrafe tributaria, il Garante richiama l'attenzione sul fatto che la mancanza del parere del Garante sui decreti di attuazione delle norme sull'anagrafe tributaria riguardanti la comunicazione di una serie di dati (pagamenti effettuati per interventi di recupero del patrimonio edilizio a fini di detrazione, contratti di appalto, atti di concessione, di autorizzazione e di licenza adottati da uffici pubblici, dati e notizie riguardanti contratti di assicurazione o di somministrazione di energia elettrica, ecc.) determina un vizio dell'atto con conseguenze sui dati trattati che possono essere inutilizzabili, tanto più se il loro trattamento è difforme dai principi del Codice sulla privacy.

Questo determinerebbe, peraltro, una responsabilità diretta di chi li usa.

La legge finanziaria ha esteso poi gli obblighi di tenuta dei dati da parte di banche, uffici postali, intermediari finanziari, imprese di investimento riguardo ai dati identificativi, compreso il codice fiscale, di tutti i soggetti che intrattengono rapporti con loro o effettuino qualsiasi operazione di natura finanziaria.

Al momento in cui si dovrà procedere, dunque, alla modifica del regolamento che istituiva l'anagrafe tributaria per adeguarlo alla nuova disciplina, l'Autorità richiede soluzioni efficaci e rispettose dei principi in materia di protezione dei dati personali.


Autore: Massimiliano Di Pace
Fonte:
Pmi - Ipsoa Editore, n. 5, Maggio 2006

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